Codice Penale art. 32 ter


INCAPACITA' DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1. L'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
2. Essa non può avere durata inferiore ad un anno anno né superiore a tre anni.

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