Codice Civile art. 980


CESSIONE DELL'USUFRUTTO
1. L' usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.
2. La cessione dev' essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l' usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.

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