Codice Civile art. 974


DIRITTI DEI CREDITORI DELL'ENFITEUTA
1. I creditori dell' enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione per conservare le loro ragioni, valendosi all' uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all' enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l' avvenire.
2. I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l' enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali questa non è stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione.

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