Codice Civile art. 964


IMPOSTE E ALTRI PESI
1. Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell' enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.
2. Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l' ammontare del canone.

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