Codice Civile art. 960


OBBLIGHI DELL'ENFITEUTA
1. L' enfiteuta ha l' obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali.
2. L' enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti.

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