Codice Civile art. 933


RIGETTI DEL MARE E PIANTE SUL LIDO. RELITTI AERONAUTICI
1. I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.
2. Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 933"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti