Codice Civile art. 930


PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE
1. Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
2. Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
3. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

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