Codice Civile art. 862


CONSORZI DI BONIFICA
1. All' esecuzione, alla manutenzione e all' esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.
2. A tali consorzi possono essere anche affidati l' esecuzione, la manutenzione e l' esercizio delle altre opere d' interesse comune a più fondi o d' interesse particolare a uno di essi.
3. I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e, in mancanza dell' iniziativa privata, possono essere formati anche d' ufficio.
4. Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale.

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