Codice Civile art. 857


SEZIONE III Della bonifica integrale (TERRENI SOGGETTI A BONIFICA)
1. Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui vi sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d' ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell' ordinamento produttivo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 857"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti