Codice Civile art. 73


ESTINZIONE DEI DIRITTI SPETTANTI ALLA PERSONA DI CUI E' STATA DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA
1. Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l' esistenza al momento dell' apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell' usucapione.
2. Si applica la disposizione del secondo comma dell' articolo 71.

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