Premorienza e commorienza



Attinente alla tematica dell'accertamento del momento della morte è la disciplina della commorienza (art. 4 cod.civ ), rilevante ai sensi dell'art. 21 della Legge 31 maggio 1995, n.218 anche quale momento di collegamento tra diversi ordinamenti giuridici, nonchè la disciplina prevista dal capo III "delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta" (artt.69 , 70 , 71 , 72 e 73 cod. civ.).

Queste norme sono accomunate da un aspetto: quello di disciplinare problematiche connesse con la regola dell'onere della prova (Cass. Civ. Sez. II, 963/86 ).

Incombe infatti su colui che intende vantare diritti che scaturiscono dall'esistenza in vita di un soggetto, darne la relativa prova nota1.

Questa problematica ha modo di porsi non soltanto quando più persone vengano meno nel corso di un singolo evento, ma anche quando una persona scompaia e si ignori la sua esistenza in vita.

In seguito al venir meno di una persona si possono verificare vicende successorie influenzate non soltanto dalla determinazione del tempo esatto in cui la morte si sia verificata, ma anche in rapporto al tempo della morte di altre persone.Se infatti due persone decedono nel corso del medesimo evento (terremoto, incidente stradale), può essere di estrema importanza determinare chi delle due sia morta in precedenza.

Si pensi al caso di due coniugi senza figli. Gli eredi sia dell'uno sia dell'altro hanno interesse a sostenere la premorienza del coniuge estraneo: per tale via infatti il loro dante causa eventualmente defunto in tempo successivo avrebbe ereditato le sostanze dell'altro, trasmettendole poi ai propri eredi.

Questo problema veniva risolto dalla legislazione previgente al codice attuale per il tramite di presunzioni (il vecchio si presumeva morto prima dell'adulto, il malato prima del sano etc.). E' evidente che questo sistema, rapportato al genere di eventi calamitosi che abbiamo prefigurato, non avesse gran senso, risolvendosi in un arbitrario gioco di previsioni in base ad una aprioristica maggior resistenza vitale di un soggetto in rapporto ad un altro, senza tener conto dell'indifferenza di questo elemento in relazione al sinistro.

La legge attuale (art. 4 cod.civ. ) ammette la prova, con ogni mezzo, che una persona sia venuta meno prima o dopo di un'altra.

Quando tuttavia tale prova non sia raggiunta, istituisce la regola della commorienza: se chi ha interesse a dimostrare la sopravvivenza di una persona all'altra non ne fornisce la prova, tutte le persone si considerano morte nello stesso momento (art. 4 cod. civ. ) nota2 .

Come è stato rilevato, stabilire se la norma istituisca una presunzione nota3 ovvero costituisca applicazione della regola generale relativa all'onere della provanota4 (art. 2697 cod. civ. ) è questione variabilmente risolvibile.

Note

nota1

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p. 30.
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nota2

Cfr. Luzzatto, voce Commorienza, in N.mo Dig. it., p. 686; Santoro Passarelli, voce Commorienza, in N.mo Dig. it., p. 978.
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nota3

Si veda p.es. Bianca, Diritto civile, vol. I, 1990, p. 201.
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nota4

In tal senso Protettì, Persone fisiche e giuridiche, in Comm. cod. civ., a cura di De Martino, Roma, 1971, pp. 54 e ss.; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, cit., p. 30.
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Bibliografia

  • LUZZATO, Commorienza, NDI, III, 1959
  • PROTETTI', Persone fisiche e giuridiche, Roma, Comm.cod.civ. a cura di De Martino, 1971
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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