Rendiconto (eredità beneficiata)



L'erede è tenuto, ai sensi dell'art. 496 cod.civ. a rendere il conto della propria attività di amministrazione tanto ai creditori quanto ai legatari, i quali "possono fare assegnare un termine all'erede" (si intende ai fini di sollecitare il pagamento o, più genericamente, l'adempimento. Si pensi all'adempimento dell'obbligo di contrarre che scaturisca dalla conclusione di un contratto preliminare: Cass. Civ. Sez. II, 1087/95 ).

Il termine sarà dato dal giudice ai sensi dell'art. 749 cod.proc.civ. nota1 .

In base al successivo art. 497 cod.civ. la legge prevede le conseguenze del colpevole ritardo dell'erede beneficiato nel rendimento del conto. Se a questo proposito l'erede deve considerarsi in mora per non aver soddisfatto l'obbligo di presentare il conto, può essere costretto al pagamento con i propri beni. Quando invece tale conto sia stato presentato non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore nota2.

Note

nota1

Secondo parte della dottrina (Ferri, Successioni in generale (A rtt. 456-511), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja Branca, Bologna Roma, 1968, p.374) presupposto dell'operatività della norma sarebbe la fine della procedura di liquidazione nella quale creditori e legatari rimanessero incapienti. Prima di quel momento costoro avrebbero solo il diritto di domandare il pagamento. E' tuttavia preferibile ritenere che il rendiconto possa essere richiesto in ogni momento dell'amministrazione dell'erede beneficiato, essendo l'unico mezzo concesso ai creditori e legatari per esercitare un controllo su tale attività di gestione (così Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol.II, Milano, 1969, p.185; Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.475).
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nota2

L'interpretazione di questa norma è discussa. A parere di alcuni (Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.123) la mancata presentazione del rendiconto non determinerebbe la decadenza dal beneficio d'inventario, bensì soltanto la diversa conseguenza di obbligare l'erede beneficiato, seppure limitatamente al valore dei beni ereditari, a rispondere anche con i propri beni. Il mancato rendimento del conto cioè determinerebbe il venir meno non della responsabilità intra vires hereditatis, ma di quella cum viribus hereditatis. Secondo altra opinione (Natoli, op.cit., p.186; Grosso-Burdese, op.cit., p.475) l'erede non decadrebbe dal beneficio d'inventario, piuttosto diventando illimitatamente responsabile in via temporanea, cioè finché non presentasse il rendiconto, sia pure tardivo. Non manca infine chi (Ferri, op.cit., p.374) ha reputato che la norma venga a configurare una vera e propria ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario, con conseguente assunzione di responsabilità illimitata e definitiva da parte dell'erede.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969

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