Codice Civile art. 452


MANCANZA, DISTRUZIONE O SMARRIMENTO DI REGISTRI

1. Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell' atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.
2. In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

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