Capacità giuridica delle persone giuridiche



La persona giuridica nota1, in quanto soggetto, è dotata di capacità giuridica. Come appare intuitivo, questa capacità risulta più limitata di quella che fa capo alle persone fisiche. E ciò è ovvio, data l'intrinseca differenza del substrato naturalistico che è di impedimento all'applicabilità di rapporti come quelli di carattere familiare.
Occorre evitare comunque di ritenere che la capacità delle persone giuridiche sia puramente riferibile a rapporti di indole patrimoniale e che, sotto questo aspetto, la capacità patrimoniale sia analoga a quella delle persone fisiche.
Si afferma generalmente che la capacità giuridica delle persone giuridiche è generale nota2. Come è evidente non è tuttavia concepibile parlare di matrimonio, di filiazione, di adozionenota3. E' tuttavia configurabile la tutela (art. 354 cod.civ.). Ammissibile risulta anche una donazione effettuata da un ente avente scopi lucrativi (Cass. Civ., Sez. III, 18449/2015).
Anche alle persone giuridiche spettano inoltre i cosiddetti diritti personalissimi, ovviamente in relazione alle caratteristiche dell'ente: così non v'è alcun dubbio che siano tutelati il diritto al nome, alla riservatezza, all'integrità morale nota4. Non avrebbe al contrario alcun senso parlare di diritto all'integrità fisica o alla salute.
Pure nell'ambito dei rapporti patrimoniali devono essere escluse quelle situazioni che non possono far riferimento se non ad una persona fisica. Si pensi ai diritti di uso e di abitazione, la cui titolarità è connessa al riferimento di parametri quali i bisogni della famiglia.
L'appartenenza del nostro Paese alla CEE sollecita riflessioni relativamente a ulteriori problematiche. Si pensi al diniego da parte di uno Stato membro del riconoscimento della personalità giuridica di una società (e, conseguentemente della capacità processuale) sulla scorta dell'individuazione della sede di tale società esclusivamente in base alla propria normativa interna, sulla cui scorta detto ente doveva reputarsi svolgere la propria attività all'estero. La Corte di Giustizia CEE al riguardo si è pronunziata nel senso della illegittimità di siffatto diniego, contrario al diritto di stabilimento (Corte Giustizia CEE Sent. 5 novembre 2002 Causa C-208/00 ).

Note

nota1

In generale, sul tema della capacità delle persone giuridiche, si confrontino, tra gli altri, Rescigno, Personalità giuridica e gruppi organizzati (atti di un convegno), Milano, 1971; Scalfi, L'idea di persona giuridica e le formazioni sociali titolari di rapporti nel diritto privato, Milano, 1968; Basile-Falzea, Persona giuridica (diritto privato), in Enc. dir., pp.234 e ss..
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nota2

La capacità giuridica generale è il metro con il quale si distinguono le persone giuridiche dagli enti non personificati, i quali appunto sarebbero contraddistinti da una capacità giuridica parziale. Sul punto si veda Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, pp.277 e ss..
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nota3

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.44.
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nota4

Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.110.
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Bibliografia

  • BASILE E FALZEA, Persona giuridica, Enc.dir.
  • RESCIGNO, Personalità giuridica e gruppi organizzati, Milano, 1971
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SCALFI, L’idea di persona giuridica e le formazioni sociali titolari di rapporti nel diritto privato, Milano, 1968

Prassi collegate

  • Quesito n. 238-2015/I, Costituzione di fondazione da parte di società di capitali
  • Quesito n. 68-2014/I, Preposizione institoria di persona giuridica
  • Quesito n. 6052/C, Donazione da parte di ente pubblico e poteri di firma dei dirigenti

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