Codice Civile art. 2504-decies


EFFETTI DELLA SCISSIONE
1. La scissione ha effetti dall' ultima delle iscrizioni dell' atto di scissione nell' ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l' articolo 2501-bis, numeri 5) e 6), si possono stabilire date anche anteriori.
2. Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.
(Il presente articolo non è stato riproposto nelle nuova formulazione del Capo X del titolo V stabilita dall'art.6 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

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