59 - Scissione a favore di beneficiariache possiede almeno il novanta per cento del capitale della scissa


Massima

19 novembre 2004

E' applicabile alla scissione a favore di una società beneficiaria già esistente la norma dell'art. 2505-bis cod. civ. (incorporazione di società posseduta al novanta per cento) per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2506-ter, ultimo comma cod. civ..
Per effetto di tale richiamo, nel caso in cui la società beneficiaria detenga almeno il novanta per cento del capitale della società scissa, è possibile omettere la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501 sexies c.c. a condizione che il progetto di scissione preveda, oltre alla determinazione del rapporto di cambio e alla eventuale previsione dell'aumento di capitale della società beneficiaria necessario per assicurare il concambio, l'impegno rivolto agli altri soci della società scissa di acquistare o di fare acquistare le loro azioni o quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
Il progetto di scissione o, successivamente, la delibera dovranno contenere le modalità e il termine per l'esercizio di tale diritto; nel caso la scissa sia una s.p.a., inoltre, i soci avranno diritto di conoscere le determinazione del prezzo nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea, in applicazione dell'art. 2437, 5° comma cod. civ..
L'atto di scissione potrà essere stipulato, successivamente alla scadenza del termine fissato per l'acquisto, anche in caso di mancata formalizzazione dell'acquisto medesimo e anche in pendenza di contestazioni relative alla misura del corrispettivo da corrispondere ai soci di minoranza della società scissa.
L'atto costitutivo o lo statuto della società beneficiaria possono prevedere la competenza dell'organo amministrativo della società a deliberare scissioni a favore della società stessa operate da società scissa partecipata al novanta per cento con le modalità e nel rispetto dei termini di cui all'art. 2505-bis cod. civ..

Motivazione

Le semplificazioni previste per il procedimento di fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento dalla società incorporante sono applicabili, per effetto del richiamo contenuto all'art. 2505-bis cod. civ. contenuto nell'art. 2506-ter, ultimo comma cod. civ., anche alla scissione a favore di una società beneficiaria già esistente che detenga almeno il novanta per cento del capitale della scissa.
In tale ipotesi è possibile omettere la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501 sexies c.c. a condizione che già nel progetto di scissione si preveda sia la determinazione del rapporto di cambio e l'eventuale aumento di capitale della società beneficiaria che si renda necessario per assicurare il concambio, sia l'impegno nei confronti degli altri soci della società scissa di acquistare le loro azioni o quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
Le ragioni che inducono a ritenere che l'impegno all'acquisto possa provenire tanto dalla società beneficiaria quanto dai soci della stessa (se c'è il loro accordo unanime) ovvero da un socio della beneficiaria o da terzi (semprechè gli altri soci della beneficiaria siano d'accordo) sono le stesse che valgono in caso di fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento.
L'interesse tutelato dei soci di minoranza della scissa è quello di potere conseguire una congrua somma di denaro, quale che sia il soggetto che effettuerà l'acquisto e il relativo esborso.
Anche in caso di scissione per gli aspetti del procedimento non regolati sembra potersi fare ricorso ad una interpretazione analogicoestensiva dell'art. 2437-bis cod. civ. relativamente ai termini e alle modalità di esercizio del recesso.
Sembra quindi doversi ritenere:
a) che il progetto di scissione debba assegnare ai soci di minoranza della scissa un termine per l'esercizio del diritto di vedersi acquistate le loro azioni o quote non inferiore ai quindici giorni successivi alla iscrizione della delibera di scissione nel registro delle imprese in cui è iscritta la società scissa;
b) che le azioni o le quote per le quali è stato esercitato il diritto di farle acquistare non possono essere cedute a soggetti diversi da quelli che si sono impegnati all'acquisto;
c) che i soci di minoranza di società scissa per azioni (ma non di società a responsabilità limitata) abbiano diritto di conoscere, richiedendola, la determinazione del valore delle loro azioni nei quindici giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea della scissa chiamata a deliberare la scissione;
d) che il termine entro il quale la società beneficiaria (o il terzo dalla stessa indicato per l'acquisto di dette azioni o quote) debba essere scaduto prima della stipula dell'atto di scissione, ma che la mancata formalizzazione dell'acquisto anche se dovuta a contestazioni relative alla misura del corrispettivo non possa impedire la conclusione del procedimento di scissione.
Il richiamo riguarda ovviamente anche il secondo comma dell'art. 2505-bis cod. civ. e quindi deve ritenersi ammissibile che l'atto costitutivo o lo statuto della società beneficiaria attribuiscano all'organo amministrativo della società beneficiaria stessa la competenza a deliberare la scissione con deliberazione risultante da atto pubblico.
Tale prescrizione deve essere contenuta soltanto nell'atto costitutivo o nello statuto della società beneficiaria e non in quello della scissa, trattandosi di prescrizione che incide solo sugli interessi dei soci della beneficiaria medesima.
Anche in questa ipotesi tale competenza dell'organo amministrativo viene meno qualora tanti soci della società beneficiaria che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale della stessa, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni decorrenti dal deposito del progetto di scissione nel registro delle imprese in cui è iscritta la società beneficiaria, abbiano chiesto che la decisione sia adottata dall'assemblea straordinaria.
Anche in questo caso il termine è posto nell'esclusivo interesse dei soci di minoranza della beneficiaria e può essere dagli stessi rinunziato alla unanimità.
Operano anche nei riguardi del procedimento di scissione le ulteriori due condizioni temporali previste dall'art. 2505-bis cod. civ. e quindi occorre:
  • che si sia proceduto al deposito presso la sede sociale della società beneficiaria dei documenti (tutti) previsti dall'art. 2501-septies cod. civ., con facoltà di rinunzia a tale termine da parte dei soci della società beneficiaria nel cui esclusivo interesse è posta la norma;
  • che il progetto di scissione sia stato "iscritto" nel registro delle imprese in cui ha sede la società beneficiaria almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di scissione da parte della società scissa. Anche questo termine appare rinunziabile da parte dei soci della società scissa.

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