Codice Civile art. 2409-sexies


abrogato RESPONSABILITÀ

[1. I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.
2. Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.
3. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico.
(Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)]
(Articolo abrogato dal comma 9 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2409-sexies"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti