DIVIETO DI CONCORRENZA 1. Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un' attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
2. Il consenso si presume, se l' esercizio dell' attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l' applicazione dell' articolo 2286.
Prassi collegate
- Quesito n. 39-2006/I, Ambito di applicazione del divieto di concorrenza dei soci di coop. e conseguenze della violazione di tale divieto