Di alcune ipotesi problematiche di elementi conferibili (società di persone)



Pur tenendo conto del principio generale in base al quale ogni cespite utile a rendere più agevole il perseguimento delle finalità sociali è suscettibile di essere conferito nel patrimonio sociale, dubbi sono stati prospettati con riferimento ad alcuni elementi. Si pensi ai casi che seguono:

1) alla prestazione di garanzia di carattere personale (ad es. una fidejussione);

2) alla pattuizione dell'obbligo di non concorrenza ;

3) all'inserimento del nome del socio nella ragione sociale.

Con riferimento all'assunzione di fidejussione si è sostenuto che la responsabilità personale illimitata e solidale per le obbligazioni sociali costituisce un elemento indefettibile relativamente alle società di persone. La responsabilità presuppone inoltre l'assunzione della qualità di socio, la quale a propria volta presuppone l'esecuzione (o l'obbligazione ad effettuare) un conferimento. Dunque non potrebbe la stessa configurarsi come conferimento nota1. In senso contrario è stato rilevato (Cass. Civ. Sez. I, 1690/74 ) che il concetto di apporto del socio va inteso in senso ampio, in modo tale da ricomprendere qualsiasi utilità che abbia un valore economicamente apprezzabile. Tale appunto sarebbe il conferimento di una fidejussione quando in fatto risultasse idonea a riuscire di una qualche utilità alla società (es. consentendo il più agevole reperimento delle risorse finanziarie alla medesima necessarie). Rimane tuttavia da considerare il nodo relativo all'eventuale difetto di causa della fidejussione rilasciata. Sotto questo profilo è stato deciso nel senso della nullità della garanzia rilasciata dal socio illimitatamente responsabile (Tribunale di Padova, 27/02/2002).

Considerazioni non troppo dissimili possono essere effettuate per quanto attiene al divieto di concorrenza. Esso si configura come elemento naturale del contratto in tema di società in nome collettivo, derogabile in seguito alla prestazione del consenso da parte degli altri soci. Si ipotizzi che l'attività concorrenziale svolta dal socio preesistesse rispetto al suo ingresso nella compagine sociale di novella costituzione. Sarebbe implicitamente sostenibile la deroga alla regola dispositiva di cui all'art. 2301 cod.civ. apri. Ecco allora che, aderendo alla tesi appena esposta (secondo la quale ogni elemento che assumesse un rilievo per il sol fatto di riuscire di una qualche utilità per la società sarebbe valutabile in chiave di conferimento), la pattuizione del divieto di concorrenza potrebbe essere positivamente assumibile nota2.
Per quanto infine attiene al consenso del socio alla menzione nella ragione sociale del proprio nome ancora una volta siamo di fronte all'opinione secondo la quale si tratterebbe di un'utilità fruibile in sede di conferimento. Si fa notare come non sia elemento indefettibile la ricomprensione del nome di ciascun socio nel "nome" della società. Ecco allora che la particolare notorietà di uno tra i soci può costituire un elemento utile, come tale valutabile in sede di esecuzione dei conferimenti.

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Note

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Gasperoni, La trasformazione della società, Milano, 1952, p. 74.
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Così Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 89.
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Bibliografia

  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • GASPERONI, La trasformazione delle società, Milano, 1952

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