Responsabilità per inadempimento: obbligazioni di genere



E' il principio che si compendia nel detto genus numquam perit in grado di risolvere ogni caso di inadempimento in tema di obbligazioni aventi ad oggetto una prestazione di dare cose di genere?

La pedissequa applicazione di esso conduce infatti a ritenere il debitore comunque colpevolmente inadempiente tutte le volte in cui sia mancata l'effettuazione della prestazione prevista: si tratterebbe di responsabilità in una qualche misura oggettiva (Cass. Civ. Sez. III, 2691/87 ) nota1.

A questo proposito, prescindendo dal caso limite costituito dal venir meno di un intero genere (da considerarsi limitato: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 3267/87 ) in conseguenza ad es. del factum principis (es.: Tizio deve consegnare a Caio 10 quintali di una determinata sostanza chimica che, come è evidente, costituisce un bene di genere: di detta sostanza vien meno la commerciabilità in seguito all'adozione di un provvedimento legislativo che la pone al bando), è possibile evocare ipotesi quali la fornitura di un determinato quantitativo di cose da parte di chi le produce o le distribuisce.

Si pensi al fabbricante di sedie che si è obbligato a fornire 1.000.000 di pezzi della propria produzione (corrispondente alla propria piena capacità produttiva di 15 mesi) ad un Ente governativo ovvero al distributore che si sia impegnato a consegnare le stesse sedie che si trovano presso i propri magazzini. Cosa dire del successivo prolungato sciopero dei dipendenti che non consenta la consegna della merce nei tempi stabiliti?

Se da un lato sicuramente l'imprenditore è chiamato a rispondere della mancata esecuzione della prestazione derivante dalla non ottimale organizzazione dei fattori produttivi, sembra che possano darsi casi in cui la difficoltà o impossibilità di effettuare la prestazione assuma il carattere di evento estraneo alla sfera di disponibilità del debitorenota2 . Lo sciopero, in particolare, può essere ritenuto tale (Cass. Civ. Sez. II, 5035/83 ), anche se non mancano pareri di segno opposto, essendosi rilevato che esso costituisce un evento comunque riconducibile al rischio di impresanota3 .

In realtà ancora una volta occorre avvertire del rischio di generalizzazioni: spesso è la legge a prevedere il grado di responsabilità e il contenuto della prova liberatoria del soggetto obbligato, dettando specifiche regole.

Nell'esempio riferito un conto sarebbe uno sciopero improvviso, un altro una astensione dal lavoro che segua ad un lungo braccio di ferro negoziale tra l'impresa e le maestranzenota4 .

In tema di contratto di trasporto si pensi all'art. 1693 cod.civ., il quale pone a carico del vettore la prova che la perdita o l'avaria delle cose consegnate per il trasporto deriva dal caso fortuito.

Analogamente dispone l'art. 1839 cod.civ. per quanto attiene alla responsabilità dell'istituto bancario in tema di servizio di cassette di sicurezza.

In ogni caso sembra da respingere l'opinionenota5 secondo la quale si prescinderebbe in materia dalla colposità della condotta del debitore. Pare infatti che, date le cose dette, ci si debba pur sempre riferire alla prevedibilità ed alla prevenibilità dell'evento che conduce al mancato raggiungimento del risultato avuto di miranota6 .

Note

nota1

Galgano, in Contratto e impresa, 1989, p.37.
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nota2

Cottino, L'impossibilità sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del debitore, Milano, 1955, p.400.
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nota3

Smuraglia, Gli effetti dello sciopero e della serrata sulle obbligazioni dell'imprenditore verso i terzi, Milano, 1970, p.62.
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nota4

Sulla necessità di distinguere i casi  a seconda del concreto comportamento tenuto dall'imprenditore (se abbia ,cioè, o non abbia cagionato lo sciopero) si veda anche De Lorenzi, Classificazione dogmatiche e regole operazionali in tema di responsabilità contrattuale, Milano, 1981, p.88.
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nota5

Opinione espressa da Visintini, La responsabilità contrattuale, Napoli, 1979, p.364.
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nota6

Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1997, p.26.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • COTTINO, L’impossibilità sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del debitore: problemi generali, Milano, 1955
  • DE LORENZI, Classificazioni dogmatiche e regole operazionali in tema di responsabilità contrattuale, Milano, 1981
  • GALGANO, Contratto e impresa: dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale, Padova, 1989
  • SMURAGLIA, Gli effetti dello sciopero e della serrata sulle obbligazioni dell'imprenditore verso i terzi, Milano, 1970
  • VISINTINI, La responsabilità contrattuale, Napoli, 1979

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