Codice Civile art. 1660


VARIAZIONI NECESSARIE DEL PROGETTO
1. Se per l' esecuzione dell' opera a regola d' arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.
2. Se l' importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l' appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un' equa indennità.
3. Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.

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