Codice Civile art. 1336


OFFERTA AL PUBBLICO
1. L' offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
2. La revoca dell' offerta, se è fatta nella stessa forma dell' offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

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