Codice Civile art. 1172


DENUNZIA DI DANNO TEMUTO
1. Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l' oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all' autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.
2. L' autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1172"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti