Codice Civile art. 1078


SERVITU' COSTITUITE A FAVORE DEL FONDO ENFITEUTICO, DOTALE O IN USUFRUTTO
1. Le servitù costituite dall' enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l' estinguersi dell' enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall' usufruttuario a favore del fondo di cui ha l' usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.

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