Codice Civile art. 1059


SERVITU' CONCESSA DA UNO DEI COMPROPRIETARI
1. La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri l' hanno anch' essi concessa unitamente o separatamente.
2. La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente e i suoi eredi o aventi causa a non porre impedimento all' esercizio del diritto concesso.

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