Codice Civile art. 1042


OBBLIGHI INERENTI ALL'USO DI CORSI CONTIGUI A FONDI ALTRUI
1. Se un corso d' acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l' accesso ai medesimi, o la continuazione dell' irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare l' irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall' usucapione.

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