Codice Civile art. 1010


PASSIVITA' GRAVANTI SU EREDITA' IN USUFRUTTO
1. L' usufruttuario di un' eredità o di una quota di eredità è obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l' eredità stessa sia gravata.
2. Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda necessario durante l' usufrutto, è in facoltà dell' usufruttuario di fornire la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine dell' usufrutto.
3. Se l' usufruttuario non può o non vuole fare questa anticipazione, il proprietario può pagare tale somma, sulla quale l' usufruttuario deve corrispondergli l' interesse durante l' usufrutto, o può vendere una porzione dei beni soggetti all' usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta.
4. Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita dei beni, questa è fatta d' accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso all' autorità giudiziaria in caso di dissenso. L' espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.

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