Codice Civile 1865 del 1865 numero 2358 art. 1554


1. La rescissione per causa di lesione non ha luogo nel contratto di permuta.
2. Se però si è convenuto a carico di uno dei permutanti un rifacimento in danaro che supera il valore dell'immobile da lui dato in permuta, tale contratto si considera come una vendita, e l'azione di rescissione spetta a chi ha ricevuto il rifacimento.

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