Codice Civile 1865 del 1865 numero 2358 art. 843


1. E' nullo il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento, era già in proprietà del legatario.
2. Che questi l'ha acquistata di pio dal testatore o da altri, ha diritto al prezzo, qualora concorrano le circostanze espresse nell'art. 837, e non ostante ciò che è stabilito dall'art. 892, salvo che la cosa in ambidue i casi fosse pervenuta al legatario a titolo meramente gratuito.

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