Codice Civile 1865 del 1865 numero 2358 art. 725


1. Sono incapaci, come indegni, di succedere:
1.° Chi avesse volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta;
2.° Chi la avesse accusata di reato punibile con pena criminale, quando l'accusa sia stata dichiarata calunniosa in giudzio;
3.° Chi la avesse costretta a fare testamento od a cangiarlo;
4.° Chi la avesse impedita di fare testamento o di revocare il già fatto, o avesse soppresso, celato od alterato il testamento posteriore.

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