Codice Civile 1865 del 1865 numero 2358 art. 1049


1. Il figlio che per alcuna delle cause espresse nel precedente articolo impugna la divisione fatta dall'ascendente, deve anticipare le spese della stima, e soccombendo nel giudizio definitivo sarà condannato nelle spese medesime e in quelle della lite.

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