Cessione della quota della cosa comune e partecipazione alla divisione



Nell'ipotesi di cessione della quota relativa a beni in comunione risulta controversa la natura della partecipazione del cessionario che, ai sensi del III comma dell'art. 1113 cod.civ. è chiamato a intervenire.

Si tratta di un intervento analogo a quello dei creditori che, ai sensi sempre dell'art. 1113 cod.civ. hanno la possibilità di compiere a tutela delle proprie ragioni ovvero, una volta che il cedente abbia alienato il proprio diritto sulla quota, la locuzione viene ad assumere il significato di una partecipazione negoziale, in veste cioè di parte?

Tra gli interpreti sono state sostenute le tesi più varie: secondo un'opinione parte dell'atto divisionale rimarrebbe pur sempre l'originario condividente pur dopo aver ceduto il diritto. Il terzo cessionario potrebbe intervenire proprio come può fare un creditore, allo scopo cioè di evitare che, nel corso delle operazioni divisionali possa risentire un pregiudizio per effetto dell'apporzionamento di un bene di valore non corrispondente alla quota di diritto ovvero a condizioni più disagevoli o gravose. Alla divisione prenderebbero parte il cedente quale condividente ed il cessionario come mero interveniente privo di poteri dispositivi nota1.

Si fa tuttavia notare che a questa soluzione si oppone non soltanto la logica giuridica in forza della quale, una volta ceduto il diritto, l'avente causa ne è il pieno titolare, non potendo incontrare particolari limitazioni in ordine ai poteri di disposizione se non in rapporto alla particolare condizione di contitolarità del diritto, bensì anche il difetto di ostacoli alla cedibilità della quota del diritto sul bene in comune che si può desumere dal tenore letterale dell'art. 1103 cod.civ. nota2.

A far tempo dalla cessione della quota il cessionario può anzi essere considerato l'unico soggetto legittimato a prendere parte al negozio divisionale, dovendone essere escluso il cedente proprio in quanto non più titolare nota3.

Questa tesi, che appare come la più sensata, impone di interpretare l'espressione "aventi causa" di cui al III comma dell'art. 1113 cod.civ. non già come riferibile a colui che acquisti integralmente il diritto sulla quota, bensì a colui che acquisti semplicemente un diritto reale minore nota4 (o un diritto personale di godimento come una locazione ultranovennale, soggetta a trascrizione) ovvero a chi acquisti dal contitolare cedente il bene o parte di esso che a lui medesimo dovrà essere attribuita all'esito della divisione nota5.

Non minori problematiche evoca l'ulteriore tema, ancor più specifico, dell'individuazione del soggetto legittimato alla divisione nel caso in cui oggetto della cessione sia la quota dei beni ereditari alienata ad un estraneo da parte di uno dei coeredi che abbia proceduto nel rispetto delle regole di cui all'art. 732 cod.civ. (c.d. retratto successorio) nota6.

Note

nota1

Così Cicu, Successioni per causa di morte, in Tratt. dir. civ. e comm., a cura di Cicu-Messineo, Milano, 1954, pp.420 e ss..
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nota2

Si vedano De Cesare-Gaeta, La comunione e la divisione ereditaria, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.17; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.699.
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nota3

Cfr. Fedele, La comunione, in Tratt.dir.civ., diretto da Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1967, p.283.
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nota4

V. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.495.
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nota5

Così Conserva, in Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, Torino, 1983, p.488. In entrambi questi casi infatti si tratta di un intervento dell'avente causa che non incide sulla validità dell'atto di divisione, ma solo sulla sua efficacia nei confronti dell'avente causa, in quanto titolare di diritti contrapposti già meritevoli di tutela (Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1980, p.119).
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nota6

Si confrontino, tra gli altri, Alvino, La presenza del cessionario quale litisconsorte necessario nel giudizio di divisione ereditaria, in Giust. civ., I, 1974, p.530 e ss.; Taranto, Nuovo indirizzo giurisprudenziale in tema di litisconsorzio necessario nelle divisioni ereditarie, in Giur. it., 1967.
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Bibliografia

  • ALVINO, La presenza del cessionario quale litisconsorte necessario nel giudizio di divisione ereditaria, Giust. civ., t. I, 1974
  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CONSERVA, Torino, Cod.civ. a cura di Perlingieri, 1983
  • DE CESARE-GAETA, La comunione e la divisione ereditaria, le ipotesi divisionali, Padova, Successioni e donazioni a cura di Rescigno , vol. II, 1994
  • FEDELE, La comunione, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso e Passarelli, 1967
  • TARANTO, Nuovo indirizzo giurisprudenziale in tema di litisconsorzio necessario nelle divisioni ereditarie, Giur.it., 1967

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