Cessazione della separazione



Quando ha termine la separazione? Anzitutto l'erede può impedire o far cessare la separazione provvedendo a pagare i creditori e i legatari e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato (art. 515 cod.civ. ). Al riguardo vengono in considerazione garanzie reali o personali di qualsiasi specie (ipoteca, pegno, fidejussione): ciò che conta è che si tratti di una cautela congrua in relazione all'ammontare del credito vantato nota1. Nel caso di contestazione si attiverà il procedimento di cui all'art. 750 c.p.c. .

La separazione può essere altresì preclusa o fatta cessare anche in tutti gli altri casi in cui si determina l'estinzione del diritto di credito: si pensi alla remissione del debito da parte del creditore separatista nota2.

Ulteriore causa di cessazione della separazione era prevista dall'art. 11 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. La legge fallimentare infatti prescriveva che, venendo in considerazione il fallimento dell'imprenditore defunto (il quale ben poteva essere dichiarato tale entro un anno dalla morte qualora lo stato di insolvenza siasi manifestato nel tempo che precede il decesso o entro l'anno successivo in relazione ad obbligazioni attinenti all'esercizio dell'impresa), in esito alla emanazione della sentenza dichiarativa di fallimento sarebbero cessati di diritto gli effetti della separazione dei beni già richiesta. nota3. Ai sensi del co. 4° dell’art. 34 D.Lgs. 14 gennaio 2019 n. 14 (portante la nuova disciplina della liquidazione giudiziale) viene parimenti disposto che, con l'apertura della procedura di liquidazione cessino di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

Note

nota1

Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.406.
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nota2

Si potrebbe distinguere tra remissione del debito e semplice rinunzia del creditore o del legatario ad avvalersi della separazione. Nel primo caso, come è evidente, viene meno radicalmente il diritto di credito (Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ., diretto da Vassalli, vol.XII, Torino, 1977, p.545). Nel secondo invece si verificherebbe semplicemente l'estinzione della prelazione che assiste il separatista, fermo restando il diritto di credito di costui. Per di più si può osservare che, trattandosi di separazione immobiliare, concorrendo altri creditori o legatari parimenti separatisti, la procedura permarrebbe (a meno che tutti non facciano rinunzia).
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nota3

Questa norma deve intendersi riferita ai rapporti tra creditori separatisti e non separatisti e non anche a ai rapporti tra creditori ereditari e creditori dell'erede. Ciò implica che il fallimento del defunto ristabilisce la par condicio creditorum tra creditori separatisti e non separatisti, rinforzandone altresì la tutela nei confronti dei creditori personali dell'erede: questi ultimi infatti potranno soddisfarsi sul patrimonio ereditario solo in subordine al soddisfacimento dei primi (creditori ereditari separatisti o meno) (cfr. Ferri, Successioni in generale (artt.512-535), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.44).
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Bibliografia

  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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