Cee del 1986 numero 653 art. 22


Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1 gennaio 1990 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Queste misure si applicano almeno ai contratti conclusi dopo la loro entrata in vigore. Esse si applicano, al più tardi il 1o gennaio 1994, ai contratti in corso.
A decorrere dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo che adottano nel campo della presente direttiva.
Tuttavia per quanto concerne l'Irlanda ed il Regno Unito, la data del 1 gennaio 1990 di cui al paragrafo 1 è sostituita dal 1o gennaio 1994.
Per quanto concerne l'Italia tale data è sostituita dal 1 gennaio 1993 per gli obblighi derivanti dall'articolo 17.

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