Cee del 1986 numero 653 art. 3


L'agente commerciale deve, nell'esercizio della propria attività, tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede.
In particolare, l'agente commerciale deve:
a) adoperarsi adeguatamente per trattare ed, eventualmente, concludere gli affari di cui è incaricato;
b) comunicare al preponente tutte le informazioni necessarie di cui dispone;
c) attenersi alle istruzioni ragionevoli impartite dal preponente.

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