Cee del 1986 numero 653 art. 10


La provvigione è acquisita dal momento e nella misura in cui si presenti uno dei casi seguenti:
a) il preponente ha eseguito l'operazione,
b) il preponente dovrebbe aver eseguito l'operazione in virtù dell'accordo concluso con il terzo,
c) il terzo ha eseguito l'operazione.
La provvigione è acquisita al più tardi quando il terzo ha eseguito la sua parte dell'operazione o dovrebbe averla eseguita qualora il preponente avesse eseguito la sua.
La provvigione è pagata al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel quale è stata acquisita.
Non si può derogare mediante accordo ai paragrafi 2 e 3 a detrimento dell'agente commerciale.

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