Cee del 1978 numero 855 art. 31


1. Quando la legislazione di un Stato membro permette una delle operazioni di cui agli articoli 2, 24 o 30, senza che tutte le società che trasferiscono si estinguano sono applicabili rispettivamente ilcapitolo II, salvo l'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), e i capitoli II e IV.

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