Cee del 1978 numero 855 art. 19


1. La fusione produce ipso iure e simultaneamente i seguenti effetti:
a) il trasferimento universale, tanto tra la società incorporata e la società incorporante quanto nei confronti dei terzi, dell'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante;
b) gli azionisti della società incorporata divengono azionisti della società incorporante;
c) la società incorporata si estingue.
2. Nessuna azione della società incorporante è scambiata in sostituzione delle azioni della società incorporata detenute
a) dalla società incorporante stessa o da una persona che agisce a proprio nome ma per conto della società;
b) oppure dalla società incorporata stessa o da una persona che agisce a proprio nome ma per conto della società.
3. Sono salve le legislazioni degli Stati membri che richiedono formalità particolari ai fini dell'opponibilità ai terzi del trasferimento di taluni beni, diritti e obblighi apportati dalla società incorporata. La società incorporante può procedere essa stessa a tali formalità; tuttavia la legislazione degli Stati membri può permettere alla società incorporata di continuare a procedere a tali formalità durante un periodo limitato che non può essere fissato, salvo casi eccezionali, più di sei mesi dopo la data in cui la fusione ha efficacia.

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