Cee del 1978 numero 855 art. 7


1. La fusione deve essere deliberata per lo meno dall'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. Le legislazioni degli Stati membri dispongono che tale deliberazione deve essere presa da una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato. La legislazione di uno Stato membro può tuttavia prevedere che è sufficiente la maggioranza semplice dei voti indicati al primo comma quando è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto. Inoltre, se del caso, si applicano le regole relative alle modifiche dell'atto costitutivo.
2. Se esistono più categorie di azioni, la deliberazione sulla fusione è subordinata ad una votazione separata almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall'operazione.
3. La deliberazione verte sull'approvazione del progetto di fusione e sulle eventuali modifiche dell'atto costitutivo rese necessarie dalla realizzazione della fusione.

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