Natura giuridica della fusione: la teoria estintiva


La natura giuridica della fusione costituisce da sempre oggetto di un ampio dibattito in dottrina, tuttora irrisolto, tra coloro che ravvisano nell'istituto un fenomeno di successione tra società (c.d. teoria estintiva), e coloro che in esso ravvisano una vicenda modificativa dell'ente (c.d. teoria modificativa). La dottrina meno recente, nota1 avallata dalla giurisprudenza prevalente, era concorde nel ritenere che la fusione costituisse un fenomeno estintivo-costitutivo di tipo successorio che si sostanzia nella "sostituzione di una nuova società o della società incorporante alle società che si fondono o a quella/e incorporate, le quali si estinguono"nota2: si tratterebbe dunque di una "combinazione di scioglimento e nuova costituzione"nota3.

In particolare, secondo tale teoria, la fusione realizzerebbe una situazione giuridica assimilabile a quella della successione universale (mortis causa) e produrrebbe l'effetto dell'estinzione delle società incorporate o partecipanti alla fusione e della contestuale "sostituzione" della società incorporante o risultante dalla fusione nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di natura sostanziale e processuale, facenti capo alle società estintenota4: conseguentemente, la fusione sarebbe assimilabile ad una successione di una persona giuridica nel patrimonio di una o più altre persone giuridiche estinte, una successione sociale parallela e simile, anche se non in tutto identica, alla successione mortis causa delle persone fisiche (Cass. Civ. Sez.I, 3695/07). Secondo questa impostazione inoltre avrebbe luogo un pieno subingresso nelle situazioni già facenti capo alla società incorporata che verrebbero ad essere imputate alla incorporante, nelle stesse ricomprese le conseguenze delle dichiarazioni di mera scienza (Cass. Civ., Sez. I, 11059/11).

Tale successione sociale avverrebbe tuttavia, non per effetto immediato della legge, ma per disposizione dell'ente che si estinguenota5. Come anticipato, il citato orientamento era, ed è tuttora, avallato dalla giurisprudenza di merito, secondo cui il fenomeno della fusione "realizza una successione universale corrispondente alla successione universale mortis causa, e postula l'esistenza di un soggetto risultante o incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati, con la conseguente confusione dei rispettivi patrimoni delle società preesistenti (salva l'opposizione dei creditori sociali a norma dell'art. 2503 cod. civ.) e con l'ulteriore conseguenza che ogni atto di natura sostanziale o processuale deve essere indirizzato al nuovo ente, che è l'unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti definitivamente estinti per effetto della fusione"nota6. Si veda anche Cass. Civ. Sez. I, 7397/2020 in tema di legittimazione a far valere i rapporti di cui ad un'associazione temporanea di imprese della quale la società incorporata era mandataria.

La natura latu sensu successoria della fusione, sempre secondo quanto sostenuto dalla citata dottrina, troverebbe inoltre il suo fondamento nei numerosi riferimenti alla "estinzione" presenti nella III direttiva CEE dedicata alle fusioni: in particolare, all'art. 19.1, lett. c , si afferma esplicitamente che "la società incorporata si estingue"; all'articolo 23.1 si afferma che "le espressioni - società partecipanti alla fusione - o società incorporata - indicano le società che si estinguono". Un ulteriore elemento a conferma della citata tesi, infine, era rappresentato dall'originario testo dell'art. 2504 bis cod. civ. , ora modificato a seguito della riforma societaria, secondo cui "la società che risulta dalla fusione o quella incorporante, assumo i diritti e gli obblighi delle società estinte".

Note

nota1

Cfr. Cagnasso, Società con partecipazione pubblica. Società in accomandita per azioni. Società a responsabilità limitata. Trasformazione e fusione di società. Società estere, Torino, 1973. Vivante, La fusione delle società commerciali, in Foro it., 1894. Ferri, La fusione delle società commerciali, Roma, 1936; Marziale, La fusione delle società nella disciplina comunitaria, in Le Soc., 1989.
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nota2

Cfr. Cagnasso-Irrera, Il trasferimento delle partecipazioni di controllo delle società di capitali, Torino, 1994.
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nota3

Cfr. Caratozzolo, I bilanci straordinari, Milano, 1996.
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nota4

Cfr. Abate-Dimundo-Lambertini-Panzani-Patti, Gruppi, Trasformazione, Fusione, Scissione, Scioglimento e liquidazione, Società estere, in La riforma del diritto societario, a cura di Giovanni Lo Cascio, Milano, 2003.
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nota5

La stessa Cass. Civ. Sez. II, 7704/96 afferma che "......( La fusione è) un fenomeno realizzante una situazione giuridica analoga alla successione universale ed assimilabile sul piano processuale alla morte della parte.....; Il fenomeno estintivo realizzatosi con l'incorporazione, è assimilabile alla morte della persona fisica......". Si veda anche Cass. Civ. Sez. I, 6667/01; Cass. Civ. Sez. I, 6298/99; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 2381/87; Cass. Civ. Sez. Unite, 4812/86 ; Tribunale di Milano, 13/04/1987 , in Le Soc., 1987, vol. VIII, p. 829.
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nota6

Cfr. Cass. Civ., 6612/83 , Cass. Civ. Sez. I, 5716/03 .
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Bibliografia

  • ABATE-DIMUNDO-LAMBERTINI-PANZANI-PATTI, Grupp,Trasformaz.,Fusione,Scissione,Scioglim.e liquidaz., società estere, Milano, La riforma del dir. soc. a cura di Lo Cascio, 2003
  • CAGNASSO O. - IRRERA M., Il trasferimento delle partecipazioni di controllo delle società di capitali, Torino, 1994
  • CAGNASSO ORESTE, Società con partecipazione pubblica.Sapa. Srl. Trasformazione e fusione di società.Società estere, Torino, 1973
  • CARATOZZOLO MATTEO, I bilanci straordinari, Milano, 1996
  • G. FERRI, La fusione delle società commerciali., Roma, 1936
  • G. MARZIALE, La fusione delle società nella disciplina comunitaria, Le società, 1989
  • VIVANTE, La fusione delle società commerciali, Foro it., 1894

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