Cass. pen., sez. IV del 1999 numero 2765 (12/11/1999)


L'esercizio dell'attività sportiva va qualificato come causa di giustificazione non codificata, nel senso che il soddisfacimento dell'interesse generale della collettività a svolgere attività sportiva può consentire l'assunzione del rischio della lesione di un interesse individuale relativo all'integrità fisica. La ricorrenza della esimente in questione è però circoscritta e condizionata al rispetto delle norme disciplinanti ciascuna attività sportiva, richiedendosi altresì all'atleta di adeguare la propria condotta anche a norme generali di prudenza e diligenza.

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