Cass. pen., sez. IV del 1983 (09/03/1983)


Ai fini della valutazione della colpa professionale nel caso di prestazioni mediche di natura specialistica, effettuate da chi sia in possesso del diploma di specializzazione, non può prescindersi dal considerare le cognizioni generali e fondamentali proprie di un medico specialista, non essendo sufficiente il riferimento alle cognizioni minime di cultura e di esperienza, che si pretendono da un medico generico; infatti il corredo culturale e sperimentale, richiesti dallo Stato per il conseguimento del titolo di specialista, rappresenta una più consistente garanzia per il paziente e legittima un'aspettativa di maggiore perizia. (Fattispecie relativa a ritenuta omissione colposa addebitabile a specialista ostetrico il quale, praticata una iniezione per accelerare il parto, non aveva provveduto ad essere presente e ad adottare i più opportuni ed efficaci accorgimenti terapeutici e di intervento, nella specie, immediata esterectomia, nei confronti di partoriente provata da progresse e complesse gravidanze, deceduta per lacerazione spontanea dell'utero).

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