Il danno prodotto non jure (responsabilità extracontrattuale)



L'ingiustizia del danno presuppone, innanzitutto, che il danno sia prodotto non iure (o sine iure). Con tale espressione si vuole significare che l'evento lesivo sia stato cagionato dall'agente a fronte di una condotta che non risulti giustificata e che sia contraria alle valutazioni di giustizia, sostrato dell'ordinamento. Il comportamento del danneggiante, cioè, non trova in nessuna disposizione normativa un fondamento che possa indurre a considerarlo consentito.

Viceversa, non dà luogo a responsabilità civile il danno che sia cagionato iure, vale a dire in presenza di particolari circostanze, che, secondo l'ordinamento, giustificano il comportamento tenuto dall'agente e che, per l'appunto, sono dette cause di giustificazione nota1.

La presenza di una causa di giustificazione ha l'effetto di detergere il fatto dalla sua antigiuridicità: di conseguenza, il fatto non può essere considerato illecito e nessuna obbligazione risarcitoria sorge in capo all'agente.

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Note

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Aimonetto, Persistente dibattito sul dubbio in materia di scriminanti (nota a sent., Cass. Pen. Sez. IV, 20/06/1979 ), in Giur. it., vol. II, 1981, p. 409; Angelini, L'elemento soggettivo nella scriminante della legittima difesa, in Indice pen., vol. II, 2001, p. 191; Bajno, In tema di sindacato sull'ordine dell'autorità nell'adempimento di un dovere, in Riv.it. dir. e proc. pen., 1981, p. 546; Bellagamba, La problematica esistenza di elementi soggettivi nelle scriminanti, in Dir. pen. e processo, vol. II, 2001, p. 495; Benincasa, Liceità e fondamento dell'attività medico-chirurgica a scopo terapeutico, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1980, p. 713; De Francesco, Sulle scriminanti, in Studium Juris, vol. II, 2000, p. 270; De Matteis, Considerazioni in tema di proscioglimento con formula dubitativa sulle cause di giustificazione (nota a sent., Pretura di Pula, 16/05/1986 ), in Riv.giur. Sarda, 1988, p. 164; Di Pietropaolo, Note in tema di scriminante dell'esercizio dell'attività sportiva (nota a Cass. Pen. Sez. IV, 2765/99 ), in Cass. pen., vol. II, 2001, p. 508; Epidendio, Dubbio sulle scriminanti, adempimento dell'onere di allegazione e formule di proscioglimento (nota a sent., Cass. Pen. Sez. I, 20/06/1988 ; Appello di Reggio Calabria, 09/12/1986 ), in Giur.it., vol. II, 1989, p. 123; Epidendio, Le cause di non punibilità in senso lato come oggetti di prova nel c.p.p. 1930 e nel c.p.p. 1988, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1989, p. 639; Fornasari, Le cause soggettive di esclusione della responsabilità nello schema di delega per un nuovo codice penale, in Indice pen., 1994, fasc. 43, p. 365; Giampietro, La non punibilità dei pubblici amministratori con progetti "cantierabili" di depurazione (nota all'art. 3, l.n. 172 del 1995), in Giur. merito, vol. II, 1996, p. 626; Lopez, Trattamenti terapeutici prestati a tossicodipendenti e rientri coattivi in comunità: un caso dubbio di ritenuta liceità del fatto (nota a Tribunale penale di Pescara, 18/06/1998 ), in Giur. merito, 1999, fasc. 30, p. 551; Melillo-Motta, Linee di una possibile evoluzione normativa della figura dell'agente provocatore, in Arch. nuova proc. pen., vol. II, 2001, p. 131; Romano, Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1990, p. 55; Schiaffo, L'elemento soggettivo nelle cause di giustificazione: prospettive di riforma, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1994, fasc. 43, p. 1003; Scolozzi, Sulla prova delle cause di giustificazione, in Giust. pen., 1987, vol. III, p. 632; Stortoni, Profili costituzionali della non punibilità, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1984, p. 626.

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Bibliografia

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