Cass. civile del 1995 numero 4607 (22/04/1995)
Il Potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità di un contratto ex art. 1421 va coordinato con il principio della domanda fissato dagli art. 99 e 112 Codice di procedura civile, sicché‚ solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice é tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio la nullità dell'atto, indipendentemente attività assertiva delle parti, per converso, qualora la domanda sia diretta a far dichiarare invalidità del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento, la deduzione nella prima ipotesi di una causa di nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda e nella seconda ipotesi di una qualsiasi causa di nullità o di un fatto diverso dall'inadempimento sono inammissibili, né tali questioni possono essere rilevate d'ufficio ostandovi il divieto di pronunciare ultra petita.