Cass. civile del 1993 numero 6024 (29/05/1993)


Il pactum fiduciae, con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da quest' ultimo designato, richiede, allorché‚ riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam, atteso che esso é sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351, Codice civile prescrive la stessa forma del contratto definitivo.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1993 numero 6024 (29/05/1993)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti