Cass. civile del 1993 numero 6024 (29/05/1993)
Il pactum fiduciae, con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da quest' ultimo designato, richiede, allorché‚ riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam, atteso che esso é sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351, Codice civile prescrive la stessa forma del contratto definitivo.