Cass. civile del 1993 numero 2952 (11/03/1993)


Il contratto avente ad oggetto il trasferimento di un'area fabbricabile in cambio di una costruzione ancora da realizzare a cura e con i mezzi del cessionario integra la permuta di un bene esistente con un bene futuro allorquando il sinallagma contrattuale consista nel trasferimento della proprietà attuale in cambio di quella della cosa futura. Ove invece la costruzione del fabbricato sia stata al centro della volontá negoziale e la cessione dell'area abbia costituito soltanto il mezzo per conseguire detto obbiettivo primario, può essere ipotizzata la ricorrenza di un contratto misto avente gli elementi della vendita e dell'appalto. La relativa indagine sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

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