Cass. civile del 1992 numero 13661 (24/12/1992)


Nei contratti a favore di terzi (nella specie: contratto di assicurazione fideiussoria) il terzo non é parte né in senso sostanziale, né in senso formale e si limita a ricevere gli effetti di un rapporto giá costituito ed operante, sicché‚ la sua adesione si configura quale mera condicio iuris sospensiva dell'acquisizione del diritto (rilevabile per facta concludentia) restando la dichiarazione del terzo di voler profittare del contratto necessaria soltanto per renderlo irrevocabile ed immodificabile (art. 1411, comma terzo, Codice civile). Ne consegue che gli stati soggettivi rilevanti ai fini dell’annullabilità del contratto sia sotto il profilo della riconoscibilità dell'errore (art. 1428, Codice civile) sia sotto il profilo del dolo (art. 1439, Codice civile), sono esclusivamente quelli dei contraenti, mentre nessuna rilevanza assumono normalmente quelli del terzo, salvo che i raggiri in cui si sostanzia il dolo provengano dal terzo (art. 1439, comma secondo, Codice civile) a cui favore il contratto é stato stipulato giusta la previsione dell'art. 1411, Codice civile.

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