Cass. civile del 1991 numero 6984 (21/06/1991)
Nella promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, disciplinata dall'art. 1381, Codice civile, l'obbligo assunto dal promittente verso il promissario è quello di adoperarsi perché‚ il terzo si obblighi a fare o faccia si che il promittente medesimo ha promesso alla propria controparte, ed il rifiuto del terzo di assumere l'obbligazione o di compiere il fatto oggetto della promessa (i quali debbono avere specificità e concretezza di contenuto) non libera il promittente, il quale é tenuto ad indennizzare il promissario. Tale indennizzo per l'inadempimento dell'obbligazione del promittente - la quale, in difetto di determinazione del termine, é immediatamente esigibile ai sensi dell'art. 1183, primo comma, Codice civile - differisce dall'ordinario risarcimento del danno e pertanto la sua liquidazione, attesa anche la mancata determinazione di appositi criteri, non può che essere equitativa.