Cass. civile del 1991 numero 4785 (02/05/1991)


La divulgazione del ritratto di una persona nota é lecita, ai sensi dell'art. 971 legge sul diritto d'autore, solo se risponde ad esigenze di pubblica informazione e cioè allo scopo di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e di documentare visivamente le notizie che, relativamente ad essa, vengano diffuse, mentre, ove detta divulgazione avvenga per fini diversi, come quello pubblicitario, la mancanza di autorizzazione da parte dell'interessato rende illecito tale comportamento, obbligando l'autore al risarcimento del danno ex art. 2043 Codice civile, come ogni altra ipotesi di non autorizzata utilizzazione di un bene altrui; ai detti fini risarcitori, rileva la notorietà della persona nel senso che, ove questa sia in condizione di trarre vantaggi patrimoniali proprio consentendo a terzi l'uso della sua immagine a scopo pubblicitario, l'illegittima divulgazione operata da altri le cagiona una perdita economica consistente nel non poter più offrire l'uso del proprio ritratto per tale scopo, relativamente a prodotti o servizi analoghi, o nella difficoltà alla migliore commercializzazione della sua immaginerà con riferimento a prodotti o servizi del tutto diversi.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1991 numero 4785 (02/05/1991)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti