Cass. civile del 1988 numero 4420 (05/07/1988)
In sede di separazione consensuale tra coniugi, qualora questi stabiliscano che la casa familiare resti a disposizione del coniuge affidatario dei figli, recependo cosi sostanzialmente, il contenuto della norma dettata dall'art. 155, quarto comma, Codice civile, il diritto che ne deriva é un diritto personale atipico di godimento, ordinato alla tutela della prole e nell'esclusivo interesse di questa, e non un diritto reale di abitazione, spettante anche ai familiari diversi dalla prole stessa, con la conseguenza che esso non é opponibile ai terzi, salva la configurabilità di una responsabilità per danni nei confronti del coniuge assegnatario, ove l'altro coniuge alieni la casa.